Logo
  • Chi siamo
  • Servizi
  • Prodotti
  • ESG
  • News
  • APP
  • Contatti
  • Pocket Portfolio
  • Chi siamo
  • Servizi
  • Prodotti
  • ESG
  • News
  • APP
  • Contatti
  • Pocket Portfolio
  • ©2024 Camperio S.P.A
  • Linkedin

Reclami

Come presentare un reclamo

Il cliente o potenziale cliente può presentare un reclamo alla SIM, per iscritto, inoltrandolo all’attenzione del Responsabile della Funzione Compliance quale funzione preposta al trattamento dei reclami, con una delle seguenti modalità:

  • posta ordinaria o raccomandata a.r. indirizzata a: Camperio SIM S.p.A., Via Camperio n. 9, 20123 Milano - MI;
  • consegna di un documento cartaceo presso la sede della SIM (Via Camperio n. 9, 20123 Milano - MI) o a un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
  • e-mail (posta elettronica) all’indirizzo: camperiosim@camperiosim.com
  • PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: camperio@legalmail.it.

Dettagli su come effettuare un reclamo

Il reclamo deve contenere i dati anagrafici del cliente o potenziale cliente, la sua sottoscrizione, l’indicazione dei rapporti oggetto di contestazione e una chiara esposizione dei fatti contestati e dei motivi del reclamo.

La SIM provvede a fornire al cliente o potenziale cliente, entro 5 giorni lavorativi, un primo riscontro limitato alla conferma dell’avvenuto ricevimento del reclamo, con cui è specificata, altresì, la tempistica entro la quale farà pervenire la risposta al reclamo con l’esito finale dello stesso.

La SIM tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare le sue determinazioni in merito al reclamo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Tutte le comunicazioni della SIM dovute per la trattazione del reclamo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC.

La SIM, in caso di mancato riscontro da parte del cliente o potenziale cliente alla sua comunicazione di risposta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, si riserva di considerare chiusa la pratica di reclamo.

In caso di mancato accoglimento del reclamo, la SIM fornisce al cliente o potenziale cliente, con la comunicazione di risposta, informazioni sulle opzioni a sua disposizione, inclusa la facoltà di presentare un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la CONSOB (“ACF” o “Arbitro”).

Presentazione di un ricorso all’ACF

Qualora non sia soddisfatto dell’esito del reclamo, il cliente, ove sia classificabile come cliente “al dettaglio” e il reclamo abbia ad oggetto una controversia rientrante nell’ambito di operatività dell’Arbitro, può presentare ricorso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

L’ACF conosce principalmente delle controversie tra i clienti e gli intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei clienti “al dettaglio” nell’esercizio dei servizi di investimento e accessori e degli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014, in materia di consegna del “Documento contenente le informazioni chiave” (“KID”) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

L’Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza. Esso può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario al fine di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) Nel caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce al cliente solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopraindicati, con esclusione dei danni non patrimoniali.

L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dal cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui il cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali;

b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario a cui è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato al cliente le proprie determinazioni;

c) l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;

d) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o di un procedimento arbitrale.

Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario, con le modalità rese note dall’Arbitro attraverso il proprio sito Internet (www.acf.consob.it).

Logo
  • VIA CAMPERIO 9 – 20123 MILANO
  • +39 02 50020918
  • +39 02 50020917
  • CamperioSim@camperiosim.com
  • PEC: Camperio@legalmail.it
  • III Pilastro
  • Reclami
  • Bilanci
  • MIFID II
  • Policy Aziendali
  • Normativa ACF
  • Whistleblowing
  • Disclaimer
  • Privacy policy
  • Linkedin
  • ©2023 Camperio S.P.A
  • C.F. 02342760275
  • P.IVA 11791000158
  • LEI 815600F84DB1DF93C132
  • GIIN. A9UQ37.99999.SL.380
  • QI-EIN 98-0242434
  • FATCA Reporting Model 1 FFi
  • III Pilastro
  • Reclami
  • Bilanci
  • MIFID II
  • Policy Aziendali
  • Normativa ACF
  • Whistleblowing
  • VIA CAMPERIO 9 – 20123 MILANO
  • +39 02 50020918
  • +39 02 50020917
  • CamperioSim@camperiosim.com
  • PEC: Camperio@legalmail.it
  • Linkedin
  • Disclaimer
  • Privacy policy
  • C.F. 02342760275
  • P.IVA 11791000158
  • LEI 815600F84DB1DF93C132
  • GIIN. A9UQ37.99999.SL.380
  • QI-EIN 98-0242434
  • FATCA Reporting Model 1 FFi
  • ©2023 Camperio S.P.A